Matrimonio civile

Il Matrimonio come istituzione

Il Matrimonio è l’unione di due persone finalizzata alla reciproca solidarietà, oltre che al mantenimento ed all’educazione dei figli. Sul piano affettivo si tratta dunque del coronamento di una promessa di amore. Sul piano giuridico il matrimonio rappresenta un accordo a cui la legge riconosce un valore contrattuale, vincolante per i contraenti e per tutta la società.

 

Quando è celebrato davanti all’Ufficiale di Stato Civile, il matrimonio si definisce civile, è assoggettato alle regole espressamente previste dal codice civile e dalle leggi speciali e non riveste alcun rilievo in ambito religioso. Secondo la legge il matrimonio è un negozio giuridico idoneo a creare un vincolo stabile, certo e duraturo tra due persone di sesso diverso che vogliono condividere un medesimo progetto di vita. Per questi motivi il matrimonio è tutelato indirettamente dalle norme costituzionali ed espressamente dal codice civile (artt. 82 ss. c.c.).

Con il matrimonio si costituisce la famiglia legittima e si acquista lo status di coniuge.

 

Sussiste matrimonio solo in presenza di presupposti specifici: diversità di sesso tra gli sposi, libera e reciproca manifestazione di volontà e scambio dei consensi alla presenza dell’Ufficiale di Stato Civile.

Il matrimonio si può celebrare solo tra persone che abbiano raggiunto la maggiore età (18 anni). Con espressa autorizzazione, le nozze possono essere celebrate anche quando il soggetto abbia compiuto il sedicesimo anno di età, a seguito di verifica e valutazione disposta dal tribunale competente (figura giuridica dell’emancipazione).

 

Dal vincolo matrimoniale discendono una molteplicità di rapporti patrimoniali e di diritti ed obblighi tra coniugi e tra genitori e figli (artt. 143 ss. c.c.).

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