Matrimonio civile
Il Matrimonio come istituzione
Il Matrimonio è l’unione di due persone finalizzata alla reciproca solidarietà, oltre che al mantenimento ed all’educazione dei figli. Sul piano affettivo si tratta dunque del coronamento di una promessa di amore. Sul piano giuridico il matrimonio rappresenta un accordo a cui la legge riconosce un valore contrattuale, vincolante per i contraenti e per tutta la società.
Quando è celebrato davanti all’Ufficiale di Stato Civile, il matrimonio si definisce civile, è assoggettato alle regole espressamente previste dal codice civile e dalle leggi speciali e non riveste alcun rilievo in ambito religioso. Secondo la legge il matrimonio è un negozio giuridico idoneo a creare un vincolo stabile, certo e duraturo tra due persone di sesso diverso che vogliono condividere un medesimo progetto di vita. Per questi motivi il matrimonio è tutelato indirettamente dalle norme costituzionali ed espressamente dal codice civile (artt. 82 ss. c.c.).
Con il matrimonio si costituisce la famiglia legittima e si acquista lo status di coniuge.
Sussiste matrimonio solo in presenza di presupposti specifici: diversità di sesso tra gli sposi, libera e reciproca manifestazione di volontà e scambio dei consensi alla presenza dell’Ufficiale di Stato Civile.
Il matrimonio si può celebrare solo tra persone che abbiano raggiunto la maggiore età (18 anni). Con espressa autorizzazione, le nozze possono essere celebrate anche quando il soggetto abbia compiuto il sedicesimo anno di età, a seguito di verifica e valutazione disposta dal tribunale competente (figura giuridica dell’emancipazione).
Dal vincolo matrimoniale discendono una molteplicità di rapporti patrimoniali e di diritti ed obblighi tra coniugi e tra genitori e figli (artt. 143 ss. c.c.).
Gli sposi possono chiedere che a celebrare il loro matrimonio sia una persona da loro conosciuta e gradita.
Il celebrante così scelto viene sempre affiancato da un nostro Ufficiale di Stato Civile che lo coadiuva nella celebrazione durante la quale può pronunciare agli sposi alcune parole che, data la conoscenza, risultano solitamente particolarmente sentite.
Il celebrante deve avere le seguenti caratteristiche:
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità, incompatibilità e ineleggibilità alla carica di consigliere comunale di cui all’art. 55, comma 1 del Dlgs 267/2000 e all’art. 10 D.Lgs 235/2012;
- non trovarsi con gli sposi in rapporto di parentela o affinità in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado.
Il rituale previsto dalla normativa comprende tre momenti specifici:
• La lettura di tre articoli del Codice Civile (artt. 143, 144, 147);
• L’esplicita e pubblica dichiarazione di volontà di coniugarsi;
• La lettura dell’atto di matrimonio e la sua sottoscrizione da parte degli sposi, dei testimoni e dell’Ufficiale di Stato Civile.
La cerimonia ha il seguente svolgimento:
gli sposi si presentano davanti all’Ufficiale di Stato Civile (celebrante) accompagnati da due testimoni;
il celebrante legge gli articoli del Codice Civile:
Art. 143 – Diritti e doveri reciproci dei coniugi
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Art. 144 – Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia
I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
Art. 147 – Doveri verso i figli.
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis c.c.
Per conoscenza si riporta l’art. 315-bis c.c. – Diritti e doveri del figlio
“Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.”
Il celebrante formula le domande di rito:
– “Sig. Romeo intende prendere in moglie la qui presente Giulietta?”
– “Signora Giulietta intende prendere in marito il qui presente Romeo?”
Se gli sposi rispondono affermativamente il celebrante dichiara:
“A seguito della vostra risposta affermativa io, Ufficiale dello Stato Civile del Comune, dichiaro in nome della Legge che siete uniti in matrimonio.”
L’Ufficiale appone la propria firma sulla pergamena offerta agli sposi.
Se gli sposi lo desiderano si scambiano le fedi nuziali.
La seconda parte della cerimonia riguarda la lettura dell’atto di matrimonio che verrà inserito nei registri di Stato Civile.
La cerimonia di matrimonio può essere prenotata con un anticipo massimo di un anno rispetto alla data prescelta. La richiesta può essere presentata personalmente all’Ufficio Matrimoni o tramite la compilazione del modulo on-line.
I principali requisiti richiesti sono:
– la maggiore età,
– lo stato libero (celibe/nubile, divorziato/a, vedovo/a),
– l’assenza di impedimenti di parentela, affinità, adozione e affiliazione.
I cittadini italiani non dovranno presentare nessun certificato anagrafico e/o di stato civile. Se richiesta dovrà essere prodotta la sentenza di divorzio e la cittadina italiana divorziata o vedova da meno di 300 giorni dovrà presentare apposita autorizzazione del Tribunale.
I cittadini stranieri dovranno presentare il Nulla Osta o altro documento previsto dallo Stato di appartenenza.
A seconda della residenza e della cittadinanza degli sposi, il matrimonio dovrà essere preceduto dalle pubblicazioni di matrimonio o dalla dichiarazione di assenza di impedimenti al matrimonio stesso.
Se i futuri sposi, anche non italiani, sono entrambi residenti nel Comune di Bussolengo la pubblicazione deve essere effettuata solo nel Comune di Bussolengo.
In caso di residenza in due comuni differenti la pubblicazione deve essere effettuata in uno dei due comuni (di norma nel Comune dove verrà celebrato il matrimonio), ed esposta d’ufficio anche nell’altro Comune o al Consolato in caso di cittadino italiano iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).
Qualora i componenti la coppia siano entrambi cittadini italiani residenti all’estero (iscritti AIRE) la pubblicazione deve essere effettuata presso il competente Consolato Italiano di iscrizione.
I cittadini stranieri non residenti o domiciliati in Italia non sono soggetti alle pubblicazioni di matrimonio ma devono sottoscrivere, su appuntamento all’Ufficio Matrimoni, la dichiarazione di assenza di impedimenti al matrimonio, non più tardi di due giorni prima della data della cerimonia.
Almeno 10 giorni prima gli sposi dovranno anticipare il Nulla Osta o altro documento previsto dallo Stato di appartenenza, anche tramite posta elettronica. L’originale deve essere obbligatoriamente presentato il giorno della dichiarazione di assenza di impedimenti.
La mancanza anche di solo uno dei requisiti e documenti indicati comporta l’impossibilità di celebrare il matrimonio.
Alla cerimonia di matrimonio dovranno essere presenti, oltre agli sposi:
• due testimoni, maggiorenni (uno per ciascuno degli sposi),
• un interprete di maggiore età, nel caso che anche uno solo degli sposi non conosca la lingua italiana.
Se entrambi gli sposi conoscono la lingua italiana anche i testimoni devono comprenderla.
Gli sposi possono chiedere che a celebrare il loro matrimonio sia una persona da loro conosciuta e gradita. Il celebrante così scelto viene sempre affiancato da un nostro Ufficiale di Stato Civile che lo coadiuva nella celebrazione durante la quale può pronunciare agli sposi alcune parole che, data la conoscenza, risultano solitamente particolarmente sentite.
Il celebrante deve avere le seguenti caratteristiche:
– non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità, incompatibilità e ineleggibilità alla carica di consigliere comunale di cui all’art. 55, comma 1 del D.lgs 267/2000 e all’art. 10 D.Lgs 235/2012;
– non trovarsi con gli sposi in rapporto di parentela o affinità in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado.
Le richieste per Villa Spinola saranno evase secondo l’ordine cronologico di arrivo e sarà possibile accettare istanze anche presentate con termini ridotti in caso di documentata e accertata urgenza.
Qualora, per causa motivata, la sala non venga utilizzata nel giorno o periodo autorizzato, il richiedente dovrà comunicarlo almeno tre giorni prima della data prevista. In questo caso potrà chiedere il rimborso della somma versata o mantenere il versamento del corrispettivo per ottenere analoga concessione in tempi successivi. Nel caso in cui il mancato utilizzo sia comunicato in un termine inferiore a tre giorni, verrà restituita una quota pari al 50% di quanto versato, mentre il restante 50% verrà trattenuto dal Comune a titolo d’indennizzo.
Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni o 90 giorni in caso di parere della soprintendenza.
Consulta il sito web del Comune di Bussolengo.